Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Le norme approvate col presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.
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Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.
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Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.
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dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore; se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata in vigore della
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Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranità
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Agli effetti della presente legge col termine domicilio s'intende il luogo di residenza e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del
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Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
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Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della presente legge sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla
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alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine
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piazzato, in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.
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all'assegno bancario libero in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.
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interessi, la cambiale in bianco e le disposizioni derogate dal presente capo.
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In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili